Cosa succede al minorenne trovato in possesso di droga?

spaccio minorenniLa denuncia va sul tavolo del Prefetto che convoca minorenne e genitori

Fabriano – Due minorenne sono state prese in possesso di eroina dai Carabinieri di Fabriano, presso i giardini Regina Margherita. Sono state immediatamente portate in caserma ed ovviamente chiamati i genitori che, sgomenti, hanno preteso che le figlie raccontassero tutto. Ma quali sono le conseguenze?

Innanzitutto essere minorenne non  significa che si ipotizza una capacità di intendere e volere diminuita. Pertanto si parla di semi-imputabilità. Secondo la consolidata giurisprudenza minorile, è capace di intendere e di volere, e quindi imputabile, il ragazzo sano di mente, psicologicamente equilibrato, che ha acquistato un complesso di valori idonei a determinare socialmente il suo comportamento, sa interiorizzare e far proprio il senso di un ordine e di un divieto, è capace d’autocontrollo in ordine a una certa situazione come se fosse già un diciottenne.

In questo caso, cos’è successo alle minorenne e cosa succederà.

Prima di tutto è confiscata la sostanza per inviarla al laboratorio di analisi per stabilire il contenuto di principio attivo. Poi, è redatto un verbale,  da sottoscrivere. Se, in quel momento, avevano a disposizione il motorino, scatta il fermo amministrativo ed è  ritirato il patentino per un mese.

Poi, il verbale va in prefettura per verificare, in base all’esito del laboratorio di analisi della sostanza stupefacente sequestrata se c’è stata violazione dell’art. 75 DPR 309/90 e successive modifiche. Se le analisi rilevano che la quantità di principio attivo è entro i limiti tabellari c’è l’avvio del procedimento amministrativo; se la quantità di principio attivo supera i limiti tabellari reato non è più amministrativo, ma diventa penale con un procedimento più complesso e grave perché il possesso della sostanza non viene interpretato ad uso personale, bensì per lo spaccio. Se invece le analisi non rilevano presenza di principio attivo il procedimento  decade.

Comunque entro cinque giorni della segnalazione, il Prefetto convoca il minore per un colloquio  i genitori o chi ne esercita la potestà. Le informa delle circostanze e sulle strutture di assistenza e recupero a disposizione delle famiglie. Il giovane può chiedere lui stesso di entrare in un programma terapeutico di recupero presso l’azienda sanitaria locale. A questo punto, se lo ritiene opportuno, il Prefetto può sospendere il procedimento, personalmente segue il comportamento durante la terapia del giovane e può, perfino, archiviare il procedimento.

Nel caso il minorenne non si presenta alla struttura sanitaria entro il termine stabilito dal Prefetto o se lo interrompe senza giustificato motivo, viene nuovamente convocato davanti al Prefetto che lo invita a rispettare il programma.  A questo punto scattano le sanzioni indicate al comma 1 dell’art. 75, che possono essere applicate anche congiuntamente. Fra cui va segnalato: sospensione della patente di guida ovvero del certificato di idoneità tecnica se alla guida di ciclomotori e il divieto di conseguire questi ultimi per almeno tre anni. Tale procedimento può concludersi con l’archiviazione o il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti, accompagnato dall’avvertimento al soggetto delle conseguenze giuridiche a suo carico. Comunque è possibile fare opposizione entro il termine di 10 giorni dalla notifica davanti al Tribunale per i Minorenni (art. 75, comma 9, TUS).

Esiste un drug test a disposizione dei genitori

Véronique Angeletti@riproduzione riservata

Categorie correlate: